SEREGNO – Dopo 40 anni un invalido perde la casa per colpa di una lettera non inviata. Così ha deciso il Consiglio di Stato nei confronti di un seregnese, residente in un appartamento dell’Aler in via Solferino, zona Crocione, fin dall’ottobre 1978. Il motivo? E’ stato lontano dall’abitazione, per motivi di salute, per un periodo superiore ai sei mesi senza darne alcuna comunicazione.
La battaglia legale tra il cittadino e il Comune di Seregno era iniziata diversi anni fa. La sentenza del Tar (Tribunale amministrativo regionale), che dà ragione alla municipalità, risale al 2013. Il seregnese, convinto di avere tutte le ragioni dalla sua parte, si era però rivolto al Consiglio di Stato per avere giustizia.
Contro di lui un regolamento regionale, più esattamente il numero 1 del 10 febbraio 2004, relativo ai “Criteri generali per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”. Con un articolo 18 che dispone la decadenza dell’assegnazione per un’assenza prolungata.
A testimoniare l’allontanamento dall’alloggio più prove ritenute inconfutabili dal Consiglio di Stato: le bollette delle utenze che “certificano” la mancata occupazione, la cassetta delle lettere strapiena, ma anche undici ispezioni a cura della Polizia locale, tra il mese di ottobre 2010 e l’inizio di settembre 2011, compiute in vari orari della giornata.
Il seregnese, a dire il vero, non ha negato questi allontanamenti da casa. Ha cercato però di discolparsi sottolineando che non si è trattato di un’assenza prolungata, bensì di assenze a carattere esclusivamente temporaneo. Soprattutto ha fatto presente che si trattava di assenze “obbligate”. Ovvero erano dovute a gravi motivi di salute: con tanto di certificazione medica che gli riconosce una invalidità importante, al 75 per cento, e prove portate in tribunale per dimostrare a quali cure sanitarie aveva dovuto sottoporsi. Trattamenti, purtroppo, a cui aveva dovuto ricorrere anche la moglie, poiché anche lei in precarie condizioni di salute.
Il Consiglio di Stato ha riconosciuto la gravità e la fondatezza della sua documentazione, ammettendo che i motivi di salute possono anche comportare un’assenza forzata da casa. Tuttavia ha deciso di respingere il ricorso riconoscendo le ragioni del Comune. Al seregnese, infatti, viene contestata una colpa. Una sola, ma considerata fondamentale per stabilire da che parte sta la ragione: la “mancata qualsivoglia previa comunicazione all’ente gestore da parte dell’assegnatario della sua assenza e delle ragioni che l’avevano determinata, ai fini del rilascio dell’autorizzazione necessaria”. Una semplice lettera per chiedere l’autorizzazione per un allontanamento protratto nel tempo, insomma, gli avrebbe permesso di non essere cacciato di casa e non l’avrebbe costretto ad avventurarsi in cause legali.