La Cassazione, in una sentenza pubblicata il 31 agosto, ha sentenziato su una causa tra l’Unione dei Comuni e un automobilista che aveva ricevuto una contravvenzione per eccesso di velocità. Secondo la Suprema Corte, il cartello del limite di velocità deve essere ben visibile a una distanza adeguata, in caso contrario è possibile fare ricorso contro la sanzione
La Cassazione, in una sentenza pubblicata il 31 agosto, ha messo la parola fine in una causa tra l’Unione dei Comuni e un automobilista che aveva ricevuto una contravvenzione da 550 euro per eccesso di velocità più la contestuale perdita di punti nella patente
Tra l’ultimo cartello con i limite di velocità e l’apparecchio, secondo la Cassazione, ci deve essere una distanza di almeno un chilometro. In caso contrario la multa può essere annullata
L’Unione dei Comuni era invece dell’avviso che la distanza minima di un chilometro si renda necessaria soltanto nel caso in cui quello fosse il primo avvertimento stradale della presenza dell’autovelox. Ma la Suprema Corte non ha accolto questa tesi e ha dato ragione all’automobilista
Nella sentenza, viene specificato che “distanza e visibilità” sono i “due requisiti” che “devono essere soddisfatti entrambi in modo autonomo e distinto affinché la rilevazione dell’infrazione sia legittima”. Quindi la multa di un autovelox segnalato male e soprattutto a una distanza non congrua dal cartello del limite di velocità può essere annullata.
Secondo la Corte di Cassazione, l’autovelox dev’essere segnalato con diverse formule chiare. I cartelli devono essere leggibili, non devono presentare graffiti o alterazioni, le dimensioni devono consentirne la lettura
Terminato il tratto monitorato dal tutor è necessario che ci sia un ulteriore segnale che indichi la fine del controllo. Inoltre il cartello dev’essere ripetuto dopo ogni intersezione e l’apparecchio non può essere posizionato a meno di un chilometro dal cartello che indica il limite di velocità
Lo scorso anno la Corte di Cassazione aveva già stabilito che gli autovelox dovessero essere visibili. In quel caso era stato decretato che la multa è nulla se l’autovelox è nascosto, per esempio, nell’auto delle Forze dell’Ordine
Nella sentenza 4007/2022 sono considerati nulli anche i rilevatori nelle vetture non istituzionali ferme nelle piazzole di sosta o nascoste nella vegetazione, oppure senza il lampeggiante blu sul tetto acceso
Questa sentenza potrebbe sbloccare diversi ricorsi e aprire la strada ad altri, anche dato l’altro verdetto degli ermellini che stabiliva il principio della visibilità come presupposto di validità degli autovelox, sia fissi che mobili