Recenti fatti di cronaca hanno posto l’attenzione su una spinosa questione riguardante i Pubblici Esercizi, ossia la possibilità, da parte di questi ultimi, di consentire a passanti o turisti l’utilizzo del bagno pur senza consumazione.
“A riguardo – spiega la Fipe (Federazione italiana pubblici esercizi) -, va ricordato che i Pubblici Esercizi hanno l’obbligo di fornire l’accesso ai servizi igienici solamente ai propri clienti. La normativa, infatti, impone al proprietario del bar o del ristorante l’obbligo di dotarsi di servizi igienici a norma e funzionanti e di metterli a disposizione dei clienti (oltreché del personale) in conformità, tra l’altro, con quanto generalmente viene prescritto dai Regolamenti di igiene delle diverse amministrazioni comunali”.
“Di converso, allo stato, non sussistono fonti normative di rango nazionale prescriventi l’obbligatorietà per i Pubblici Esercizi di mettere a disposizione dei non clienti i servizi igienici – specifica la Fipe -. Sul punto si è espresso il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana che, con sentenza n. 691/2010, ha disposto l’annullamento delle disposizioni del Regolamento comunale di Firenze che prevedevano, quale requisito strutturale degli esercizi di somministrazione, la presenza di almeno un servizio igienico di cortesia aperto “a chiunque ne faccia richiesta”. Secondo il Tribunale Amministrativo, tra le motivazioni che hanno portato all’annullamento delle disposizioni comunali vi è l’irragionevolezza e la sproporzione che un simile obbligo potrebbe comportare per i Pubblici Esercizi, anche in ragione della mancata previsione di qualsivoglia meccanismo compensativo dell’onere economico sopportato”.
“Vale la pena sottolineare, infatti, che la gestione di una toilette comporta un costo per il titolare – conclude la Fipe -. Allestire un bagno per turisti, passanti o, comunque, non consumatori, non è quindi un compito dei Pubblici Esercizi, i quali rimangono liberi di riservare tale possibilità limitatamente ai propri clienti. È bene precisare, tuttavia, che a livello locale potrebbero esser previste delle normative non in linea con quanto prescritto dalla sentenza n. 691/2010, e che quindi potrebbero essere eventualmente oggetto di impugnativa, potendo utilizzare l’indicata pronuncia del TAR Toscana come autorevole precedente favorevole”.